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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione
dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose
per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo
e smaltimento di tali sostanze, in conformita':
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata
a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988,
n. 277, nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna
relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre
1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi
emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25
novembre 1992;
b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile
1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi
(CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer-
osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del
12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;
c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991,
relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' al
regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che
modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda
l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo
stato di ozono.
2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della
normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa
dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il
parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta
giorni dalla richiesta.
3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge
concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni,
gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di
ricerca, le universita'.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 4 luglio 1988, n. 277, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione per la protezione della fascia
d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985,
nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data".
- La legge 23 agosto 1988, n. 393, reca: "Ratifica ed
esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la
protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi,
adottato a Montreal il 16 settembre 1987".
- La raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del
13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei
clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea
nella fabbricazione di aerosol, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 144/56 del
27 maggio 1989.
- Il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4
marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di
ozono, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 67/1 del 14 marzo 1991.
- Il regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30
dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91
per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di
eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 405/41 del 31 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle
materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
legge, le direttive possono essere attuate mediante
regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui
all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle
modalita' della loro attuazione o se si rende necessario
introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare
le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative inerenti all'applicazione della nuova
disciplina, la legge comunitaria detta le relative
disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima
dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e'
sottoposto al parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa
ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma
dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive
comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese e di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che
consentono, per materie particolari, il recepimento di
direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco
delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa".