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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria
contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni
amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad
eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88,
92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in
relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139,
140 e 151;
b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni
previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per
la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai
sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i casi di cui
all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni
previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti
disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo
unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di
decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi
delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le
violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita' in difetto
della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali
violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un
termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione
dell'attivita' condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per
la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata
in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale
provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le
altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi
dell'attivita' nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle
prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita';
trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie
gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le
fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attivita' in difetto
della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di
inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle
prescrizioni della legge o dell'autorita';
f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato
testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al
relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio
decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le
modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d),
trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a
quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere
a), b), c), d), e), e f) i casi in cui l'autorita' puo' o deve
disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui
all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal
presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi
dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio; individuare
l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative
inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura
delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni
interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione
della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato, anche
in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici
impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque
determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile
dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento
dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati da
non oltre un triennio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
- I titoli III, IV e V del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, recano, rispettivamente: "Disposizioni
relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie,
tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e
domestici"; "Delle guardie particolari e degli istituti di
vigilanza e di investigazione privata"; "Degli stranieri".
- Il testo vigente degli articoli 68, 69, 70, 73, 85,
88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119,
126, 127, 128, 133, 134, 135, comma 3, 138, 139, 140 e 151
del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente:
"Art. 68. - Senza licenza del questore non si possono
dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie,
feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili
spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole da ballo o sale pubbliche di
audizioni.
Per le gare di velocita' di autoveicoli o per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali".
"Art. 69. - Senza licenza dell'autorita' locale di
pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente,
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
"Art. 70. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti
pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono
contrari alla morale o al buon costume o che importino
strazio o sevizie di animali".
"Art. 73. - Non possono darsi o recitarsi in pubblico,
opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano
dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda,
a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti
contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni
costumi.
Il sottosegretario puo' sentire il parere di una
Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la
stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore
per il teatro e composta:
c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato
del teatro;
d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al
grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero
stesso;
e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al
grado 6 del Ministero dell'educazione nazionale, designato
dal Ministero stesso".
"Art. 85. - E' vietato comparire mascherato in luogo
pubblico.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire
ventimila a duecentomila.
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri
luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con
l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite
dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito
manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la
maschera, e' punito con l'ammenda da lire ventimila a
duecentomila".
"Art. 88. - Non puo' essere conceduta licenza per
l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse
nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o
in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse
costituisce una condizione necessaria per l'utile
svolgimento della gara.
Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite
ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di
esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi
quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a
libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori,
purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa',
ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di
questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa'
stesse".
"Art. 92. - Oltre a quanto e' preveduto dall'art. 11, la
licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui
all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato
condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon
costume contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo,
o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo,
o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di
sostanze stupefacenti".
"Art. 102. - E' vietata la concessione, sotto qualsiasi
forma e denominazione, di licenza o di autorizzazioni
provvisorie, salvo quanto e' disposto dall'articolo
seguente".
"Art. 105. - Sono vietate la fabbricazione,
l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi
quantita' ed il deposito per la vendita del liquore
denominato in commercio 'assenzio'.
Salvo quanto e' stabilito dalle leggi sanitarie, sono
escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un
contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume,
contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica".
"Art. 106. - Con decreto dei Ministri dell'interno e
delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore
di sanita', sara' provveduto alla formazione e alla
pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive
alla salute, che e' vietato adoperare o che si possono
adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella
preparazione nelle bevande alcooliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio".
"Art. 107. - I fabbricanti e gli esportatori di essenze
per la confezione delle bevande alcooliche devono
denunziare al prefetto l'apertura e la chiusura delle
fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto
dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno
stabilite con decreto sentito il Consiglio superiore di
sanita'.
Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la
chiusura della fabbrica o del deposito".
"Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che
gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno
alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone
non munite della carta d'identita' o di altro documento
idoneo ad attestarne la identita' proveniente
dall'amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri e' sufficiente la esibizione del
passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purche'
munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono
tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita'
e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e
devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di
pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di
destinazione di tali persone.
Nel caso di trasgressione puo' essere revocata la
licenza, salve le pene stabilite dal codice penale".
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco
deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore,
nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche
quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel
pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita
di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le
macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio,
dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
e elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' il
premio puo' consistere nella ripetizione di una partita e
per non piu' di tre volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la
confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere
distrutti.
In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a
sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalita'
previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
"Art. 112. - E' vietato fabbricare, introdurre nel
territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare;
allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in
circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di
qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici,
sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del
prestigio dello Stato o dell'autorita' o offensivi del
sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza,
o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto
pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a
procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi
stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di
procurarseli o di servirsene.
E' pure vietato far commercio, anche se clandestino
degli oggetti predetti, o distribuirli o esporli
pubblicamente".
"Art. 114. - E' vietata l'inserzione, nei giornali o in
altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di
qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o
con pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai
mezzi diretti a impedire la procreazione o, a procurare
l'aborto.
E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o di
avvisi amorosi.
E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in
altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone
che abbiano commesso delitti".
"Art. 117. - Nei comuni, in cui esistono monti di pieta'
od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute
dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti
su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di
pieta'.
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di
commissioni presso i monti di pieta'.
Il parere dell'amministrazione predetta non vincola
l'autorita' di pubblica sicurezza.
E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte
di pieta' e concedere, per professione, sovvenzioni
supplementari su pegni delle polizze stesse".
"Art. 119. - Le persone che compiono operazioni di pegno
e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o
agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la
propria identita', mediante la esibizione della carte di
identita' o di altro documento, fornito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato".
"Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose
antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
"Art. 127. - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori
di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli
incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o
arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del
questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi
debbono provare la loro qualita' mediante certificato
rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana".
"Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli
esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e
127 non possono compiere operazioni se non con le persone
provviste della carta di identita' o di altro documento
munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che
compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita'
di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e
le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria
identita' nei modi predetti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
"Art. 133. - Gli enti pubblici, gli altri enti
collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
mobiliari od immobiliari.
Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse".
"Art. 134. - Senza licenza del prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La
licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale".
"Art. 135. - I direttori degli uffici di informazioni,
investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente,
sono obbligati a tenere un registro degli affari che
compiono giornalmente, nel quale sono annotate le
generalita' delle persone con cui gli affari sono compiuti
e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale
registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che
compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a
dimostrare la propria identita', mediante la esibizione
della carta di identita' o di altro documento fornito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del
loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la
tabella delle operazioni alle quali attendono, con la
tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o
ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa
o compiere operazioni o accettare commissioni con o da
persone non munite della carta di identita' o di altro
documento fornito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal
prefetto".
"Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto
agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
6) essere munito della carta di identita';
7) essere iscritto alla Cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere
approvata dal prefetto". "Art. 139. - Gli uffici di
vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di
pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad
aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli
ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria". "Art. 140. - I contravventori alle
disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a
un milioneduecentomila". "Art. 151. - Lo straniero espulso
a norma dell'articolo precedente non puo' rientrare nel
territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. Nel caso di trasgressione e'
punito con l'arresto da due a sei mesi. Scontata la pena,
lo straniero e' nuovamente espulso".
Note all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo vigente degli articoli 8, 9, 15, 59 e 60 del
citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente: "Art.
8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non
possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a
rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge. Nei casi, in cui e' consentita la
rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di
polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti
necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere
l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha
conceduto l'autorizzazione". "Art. 9. - Oltre le
condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una
autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni,
che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli
nel pubblico interesse". "Art. 15. - Chiunque, invitato
dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti a
essa, non si presenta nel termine prescritto senza
giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda fino a lire ventimila.
L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre
l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della
persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
prescritto". "Art. 59. - E' vietato di dar fuoco nei campi
o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le
condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una
distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza
di regolamenti e' vietato di dare fuoco nei campi o nei
boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza
minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai
boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di
biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi
altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi
ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le
cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e chi
ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero
occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento".
"Art. 60. - Nessun ascensore per trasporto di persone o di
materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato e
tenuto in esercizio senza licenza del prefetto". - Il
testo dell'art. 650 del codice penale e' il seguente:
"Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita').
- Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il
fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila". L'entita' dell'ammenda, originariamente
fissata fino a L. 2.000 e' stata aumentata nella misura
riportata nel testo per effetto dell'art. 3 della legge 12
luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 66 del citato R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, e' il seguente:
"Art. 66. - L'esercizio di professioni o mestieri
rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore
determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del
sindaco".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
- Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 20
(Sanzioni amministrative accessorie). - L'autorita'
amministrativa con l'ordinanza-ingunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto
dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative,
quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole
violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse
consistono nella privazione o sospensione di facolta' e
diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili
fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il
provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui
all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia
divenuto esecutivo. Le autorita' stesse possono disporre
la confisca amministrativa delle cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione e debbono
disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre che le cose suddette appartengano a una delle
persone cui e' ingiunto il pagamento. E' sempre disposta
la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La
disposizione indicata nel comma precedente non si applica
se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione
amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione possono essere consentiti
mediante autorizzazione amministrativa".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1.
I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di 'decreto
legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del
decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto
legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente
della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni
prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu'
degli oggetti predetti. In relazione al termine finale
stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In
ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".