Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 563 del 28/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1993, n. 306
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nel  comma  3  dell'articolo  242 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  come  da  ultimo
modificato  dal  decreto  legislativo  16  ottobre  1992,  n. 411, le
parole: "alla data  del  31  dicembre  1993"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  242  delle  norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale, approvate con D.Lgs.  n.  271/1989,  gia'
          modificato  dall'art.  1  del  D.Lgs.  n.    77/1990 e come
          ulteriormente  modificato  dall'art.  1   del   D.Lgs.   n.
          293/1990,  dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400,
          dall'art. 1 del D.Lgs. n.  411/1992  e  dall'art.  1  della
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   242   (Procedimenti   in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente  vigenti).  -  1.  La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a)  nei  procedimenti in corso alla data di entrata in
          vigore del codice quando  e'  stato  compiuto  un  atto  di
          istruzione  del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
          stato  contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in   un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2. Quando si procede con istruzione sommaria,  se  entro
          il  31  dicembre  1990  non  e'  stato  ancora richiesto il
          decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza  di
          proscioglimento   o  non  e'  stato  disposto  il  giudizio
          direttissimo, il  pubblico  ministero  entro  i  successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al  giudice  istruttore.  Questo  provvede agli adempimenti
          previsti   dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed  entro
          sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  ivi  indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
             3.  Quando  si  procede  con  istruzione   formale,   se
          l'istruzione  e'  ancora in corso alla data del 31 dicembre
          1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati  nell'art.
          407  comma  2  lettera  a)  del  codice,  alla  data del 31
          dicembre 1994, il giudice istruttore  entro  cinque  giorni
          deposita  il  fascicolo  in  cancelleria, dandone avviso al
          pubblico  ministero  a  norma  dell'art.  369  del   codice
          abrogato.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
          previsto dall'art. 372  del  codice  abrogato,  il  giudice
          istruttore   pronuncia   sentenza   di  proscioglimento  od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
            4. Nei procedimenti di competenza del  pretore,  se  alla
          data  del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronuncia  sentenza  di
          proscioglimento,  decreto di citazione a giudizio o decreto
          penale   di   condanna   ovvero   dispone    il    giudizio
          direttissimo".
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