Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 574 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1994, n. 4
Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.
Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei
casi e secondo le modalita' previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione
obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto
alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio e delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. n.
147/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22
dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di
Stato) e' il seguente:
"3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in
ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le
modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o
decesso del dipendente addetto alla guida e del personale
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo
non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti
danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in
base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di
quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle
somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo
per lo stesso evento".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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