Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 577 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1994, n. 5
Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.
Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 novembre 1990, n. 325,
dopo la parola: "interessati", sono soppresse le parole: "non
rivestano gia' il grado massimo previsto per il ruolo da cui
provengono e".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FABBRI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 325/1990
(Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in
favore degli ex combattenti del secondo conflitto
mondiale), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. La promozione al grado superiore, a titolo
onorifico, puo' essere attribuita nella posizione di
congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano
partecipato in qualita' di ufficiali, sottufficiali,
graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra
durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad
essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque
ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa
vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli
interessati non abbiano in precedenza usufruito di altre
promozioni a titolo onorifico".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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