Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 579 del 31/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1994, n. 5
Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. Fino alla data di entrata  in  vigore  della  disciplina  sulla
gestione economica dei beni demaniali  e  patrimoniali  indisponibili
dello Stato, il Ministro delle finanze e' autorizzato  a  trasferire,
con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del  demanio
pubblico e del patrimonio indisponibile dello  Stato  dei  quali  gli
enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o  per
lo  svolgimento  di  attivita'  di  interesse  pubblico  di   propria
competenza e che risultino alla data di emanazione  del  decreto  non
utilizzati in conformita' al soddisfacimento degli interessi pubblici
cui sono destinati. 
   2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche  alle
cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in  cui  risultino
inutilizzati. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.

    
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