Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 580 del 29/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1994, n. 7
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                            Natura e sede 
  1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominate "camere  di  commercio",  sono  enti  autonomi  di
diritto  pubblico  che  svolgono,  nell'ambito  della  circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di  interesse  generale  per  il
sistema  delle  imprese  curandone  lo  sviluppo  nell'ambito   delle
economie locali. 
  2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area  metropolitana  di  cui  all'articolo  17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  3. I consigli di due o piu' camere di commercio  possono  proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti,
l'accorpamento  delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali.  Con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro  per  il  coordinamento
delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i  presidenti
delle  giunte  regionali  interessati,  e'  istituita  la  camera  di
commercio   derivante    dall'accorpamento    delle    circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalita'  e
i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
             "Art.  17  (Aree  metropolitane).  - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano, Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine  alle
          attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita
          sociale,  nonche'   alle   relazioni   culturali   e   alle
          caratteristiche territoriali.
             2. La regione procede alla delimitazione territoriale di
          ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province
          interessate,  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
             3.  Quando  l'area  metropolitana  non  coincide  con il
          territorio  di  una  provincia  si   procede   alla   nuova
          delimitazione    delle    circorscrizioni   provinciali   o
          all'istituzione di nuove province  ai  sensi  dell'art.  16
          considerando  l'area  metropolitana  come territorio di una
          nuova provincia.
             4. Nell'area metropolitana  la  provincia  si  configura
          come   autorita'   metropolitana   con  specifica  potesta'
          statutaria  ed   assume   la   denominazione   di   'citta'
          metropolitana'.
             5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale
          26  febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna),
          la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto
          previsto   nel   presente   articolo   delimitando   l'area
          metropolitana di Cagliari".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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