Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 580 del 29/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1994, n. 7
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Natura e sede
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominate "camere di commercio", sono enti autonomi di
diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti,
l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti
delle giunte regionali interessati, e' istituita la camera di
commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalita' e
i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990
(Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate
aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con
essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita
sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di
ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province
interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia si procede alla nuova
delimitazione delle circorscrizioni provinciali o
all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16
considerando l'area metropolitana come territorio di una
nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura
come autorita' metropolitana con specifica potesta'
statutaria ed assume la denominazione di 'citta'
metropolitana'.
5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna),
la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto
previsto nel presente articolo delimitando l'area
metropolitana di Cagliari".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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