Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 68 del 19/03/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1993, n. 66
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20
maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n.
382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19
novembre 1992, n. 440, nonche' dell'articolo 8 del decreto-legge 2
gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile
1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n.
325.
3. I comuni, nell'ambito delle attivita' volte a realizzare i fini
sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo
costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre
1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1952, n. 1901, in societa' per azioni senza il vincolo della
proprieta' prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera
e), della legge n. 142 del 1990.
4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo e'
tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta
esecutivita', la delibera consiliare con la quale e' disposta la
trasformazione.
5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante
dall'ultimo bilancio, e' conferito previo accertamento della sua
consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice
sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile,
alla societa' per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La
societa' per azioni derivante dalla trasformazione emettera' azioni
del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale
pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.
6. Le azioni della societa' di cui al comma 5 sono, in prima
istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Il sindaco in qualita' di presidente del consiglio di
amministrazione della societa' di cui al comma 5 provvede agli
adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della
commissione amministratrice di cui al comma 4.
8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di
proprieta' degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di
cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
successive modificazioni ed integrazioni.
9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata licenza di
commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici
in essere al momento della trasformazione in conformita' alla
normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della
pianificazione commerciale locale.
10. La delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' estesa anche alla disciplina delle
tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti
solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette
all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Avvertenza
Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
14 del 19 gennaio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 5 aprile 1993.
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