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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 75 del 24/03/1993 Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1993, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in
materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269,
19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in
particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso
l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le
dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti
entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992;
dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto
decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo
2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413. Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47,
nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n.
298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24
novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti
concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e
dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonche' del decreto-legge 27
novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per
assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi
di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici
conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli
adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
18 del 23 gennaio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.
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