Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 04/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1994, n. 6
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le
isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La
Maddalena, nonche' le aree marine circostanti per una distanza di
almeno un chilometro dalla costa.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla
delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e,
sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di
salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato
dei luoghi, tenendo altresi' conto dell'istituendo parco marino
internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del
parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad un apposito comitato di
gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge n.
394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali
e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora
rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa
con le stesse".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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