Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 132 del 22/02/1994 Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1994, n. 48
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1993, n.
564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e
della ricerca nel settore navale.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COSTA Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
306 del 31 dicembre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 47, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 24 dicembre 1993,
n. 564, corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
