Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 20 del 14/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1994, n. 10
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      Azione di responsabilita' 
  1. La responsabilita' dei soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione
della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica  e'
personale.  Essa  si  estende  agli  eredi  nei  casi   di   illecito
arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi. 
  2. Il diritto al risarcimento del  danno  si  prescrive  in  cinque
anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,  dalla  data  della
sua scoperta. 
  3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del  fatto,  rispondono
del danno erariale  i  soggetti  che  hanno  omesso  o  ritardato  la
denuncia. In tali casi, l'azione e'  proponibile  entro  cinque  anni
dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 
  4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'  amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno  sia
stato cagionato ad  amministrazioni  o  enti  diversi  da  quelli  di
appartenenza. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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