Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 25 del 05/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1994, n. 12
Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.
Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Provvedimento di accoglimento
1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di
clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi
precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la
propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 669-octies del codice di procedura
civile, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 669-octies (Provvedimenti di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri".
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