Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 29 del 11/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1994, n. 13
Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Professione di terapista della riabilitazione non vedente
1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di
formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del
relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della
professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti
diplomati ai sensi e con le modalita' previsti dall'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione
e' esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato,
e in conformita' alla prescrizione rilasciata dal medico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui'
trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.
502/1992, (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
universita').
(Omissis).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico,tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni
private accreditate e le universita' attivano appositi
protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui
all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La
titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti
presso le predette scuole sono rilasciati a firma del
responsabile delle medesime e del rettore dell'universita'
competente. I corsi di studio previsti dal precedente
ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del
citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente
ordinamento e per il predetto periodo temporale possono
accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo
biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del di-
ploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
(Omissis)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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