Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 30 del 12/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1994, n. 13
Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 1. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18  gennaio  1992,
n. 16, e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al  comma  1  sopravviene
dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal  comma
4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle  cariche  sopra
indicate. La sospensione di diritto  consegue,  altresi',  quando  e'
disposta l'applicazione di una delle misure coercitive  di  cui  agli
articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale". 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai 
               sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
 
          Note al titolo:
             -  La  legge n. 55/1990 reca: "Nuove disposizioni per la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale".
             -  La legge n. 108/1968 reca: "Norme per la elezione dei
          consigli regionali delle regioni a statuto normale".
          Nota agli articoli 1, 2 e 4:
             - Il testo dell'art. 15 della citata legge  n.  55/1990,
          come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.
          16,  e  come ulteriormente modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Art.  15.  -  1.  Non  possono  essere  candidati  alle
          elezioni     regionali,     provinciali,     comunali     e
          circoscrizionali  e  non  possono  comunque  ricoprire   le
          cariche  di  presidente della giunta regionale, assessore e
          consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
          presidente e componente del  consiglio  di  amministrazione
          dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
          giunte   delle   unioni   di   comuni,    consigliere    di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni  di cui all'art.  23 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142, amministratore e componente degli  organi  comunque
          denominati  delle  unita'  sanitarie  locali,  presidente e
          componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
               a)  coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva, per il delitto  provvisorio  dall'art.  416-bis
          del   codice  penale  o  per  il  delitto  di  associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con
          D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o  per  un  delitto  di  cui
          all'art.   73   del  citato  testo  unico,  concernente  la
          produzione o il  traffico  di  dette  sostanze,  o  per  un
          delitto   concernente   la  fabbricazione,  l'importazione,
          l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto
          di armi, munizioni o materie esplodenti, o per  il  delitto
          di  favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
          a taluno dei predetti reati;
               b) coloro che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva,  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli 314
          (peculato), 316  (peculato  mediante  profitto  dell'errore
          altrui),  316-bis  (malversazione a danno dello Stato), 317
          (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio),  319
          (corruzione  per  un  atto  contrario ai doveri d'ufficio),
          319- ter (corruzione in atti giudiziari),  320  (corruzione
          di  persona  incaricata di un pubblico servizio) del codice
          penale;
               c) coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  o  con  sentenza  di primo grado, confermata in
          appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o  con
          violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
          un  pubblico  servizio  diverso  da  quelli  indicati  alla
          lettera b);
               d)  coloro  che,  per  lo  stesso  fatto,  sono  stati
          condannati  con sentenza definitiva o con sentenza di primo
          grado, confermata in appello, ad una pena non  inferiore  a
          due anni di reclusione per delitto non colposo;
               e)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per i delitti indicati alla lettere  a),  se  per  essi  e'
          stato  gia'  disposto il giudizio, se sono stati presentati
          ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
               f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
          anche se con provvedimento non definitivo,  una  misura  di
          prevenzione,  in  quanto  indiziati  di  appartenere ad una
          delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31  maggio
          1965,  n.  575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
          settembre 1982, n. 646.
             2. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano
          nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
          o  di  proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
          con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura  di
          prevenzione, anche se non definitivo.
              3.  Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
          qualsiasi  altro  incarico   con   riferimento   al   quale
          l'elezione o la nomina e' di competenza:
               a)  del  consiglio  regionale, provinciale, comunale o
          circoscrizionale;
               b)  della  giunta  regionale  o provinciale o dei loro
          presidenti,  della  giunta  comunale  o  del  sindaco,   di
          assessori regionali, provinciali o comunali.
             4.  L'eventuale  elezione  o  nomina  di  coloro  che si
          trovano nelle condizioni  di  cui  al  comma  1  e'  nulla.
          L'organo  che  ha  deliberato  la  nomina  o  la  convalida
          dell'elezione e' tenuto a revocarla  non  appena  venuto  a
          conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
             4-bis.  Se  alcuna  delle  condizioni  di cui al comma 1
          sopravviene dopo l'elezione o la nomina,  essa,  fuori  dei
          casi   previsti   dal   comma   4-quinquies,   comporta  la
          sospensione di diritto dalle  cariche  sopra  indicate.  La
          sospensione   di  diritto  consegue,  altresi',  quando  e'
          disposta l'applicazione di una delle misure  coercitive  di
          cui  agli  articoli  284, 285 e 286 del codice di procedura
          penale.
             4-ter. A cura della cancelleria del  tribunale  o  della
          segreteria   del   pubblico   ministero   i   provvedimenti
          giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma
          4-bis  sono  comunicati  al  commissario  del  Governo   se
          adottati a carico del presidente della giunta regionale, di
          un  assessore regionale o di un consigliere regionale ed al
          prefetto  negli  altri  casi.  Il  prefetto,  accertata  la
          sussistenza   di  una  causa  di  sospensione,  provvede  a
          notificare il relativo provvedimento agli organi che  hanno
          convalidato  l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in
          cui la causa di sospensione interviene  nei  confronti  del
          presidente   della   giunta   regionale,  di  un  assessore
          regionale o di un consigliere regionale, il commissario del
          Governo ne da' immediata comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  il quale, sentiti il Ministro per
          gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta  il
          provvedimento    che    accerta    la   sospensione.   Tale
          provvedimento e' notificato, a  cura  del  commissario  del
          Governo,  al  competente consiglio regionale per l'adozione
          dei  conseguenti  adempimenti  di  legge.  Per  la  Regione
          siciliana  e  la  regione  Valle  d'Aosta le competenze del
          commissario del Governo sono  esercitate,  rispettivamente,
          dal   commissario   dello  Stato  e  dal  presidente  della
          commissione  di  coordinamento.   Per   la   durata   della
          sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari
          all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata
          con legge regionale.
             4-quater.  La  sospensione  cessa  nel  caso  in cui nei
          confronti dell'interessato  venga  meno  l'efficacia  della
          misura coercitiva di cui al comma 4-bis ovvero venga emessa
          sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
          procedere,   di   proscioglimento   o   di   assoluzione  o
          provvedimento di  revoca  della  misura  di  prevenzione  o
          sentenza  di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso
          la sentenza o il  provvedimento  di  revoca  devono  essere
          pubblicati  nell'albo  pretorio  e  comunicati  alla  prima
          adunanza dell'organo che ha  proceduto  all'elezione,  alla
          convalida dell'elezione o alla nomina.
             4-quinquies.  Chi  ricopre una delle cariche indicate al
          comma 1 decade da essa di diritto dalla data del  passaggio
          in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
          diviene  definitivo  il provvedimento che applica la misura
          di prevenzione.
             4-sexies. Le disposizioni previste dai commi  precedenti
          non  si  applicano nei confronti di chi e' stato condannato
          con sentenza  passata  in  giudicato  o  di  chi  e'  stato
          sottoposto   a  misura  di  prevenzione  con  provvedimento
          definitivo, se  e'  concessa  la  riabilitazione  ai  sensi
          dell'art. 178 del codice penale o dell'art.  15 della legge
          3 agosto 1988, n. 327.
             4-septies.  Qualora  ricorra  alcuna delle condizioni di
          cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma  1  nei
          confronti  del  personale  dipendente delle amministrazioni
          pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla
          immediata sospensione  dell'interessato  dalla  funzione  o
          dall'ufficio  ricoperti. Per il personale degli enti locali
          la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione  o
          dell'ente   locale  ovvero  dal  responsabile  dell'ufficio
          secondo la specifica competenza, con le modalita' e  proce-
          dure  previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
          appartenente alle regioni e  per  gli  amministratori  e  i
          componenti  degli  organi delle unita' sanitarie locali, la
          sospensione  e'  adottata  dal  presidente   della   giunta
          regionale,   fatta   salva  la  competenza,  nella  regione
          Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti  emanati
          dal  giudice  sono comunicati, a cura della cancelleria del
          tribunale o della segreteria  del  pubblico  ministero,  ai
          responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati
          al comma 1.
             4-octies.  Al  personale  dipendente  di  cui  al  comma
          4-septies  si  applicano altresi' le disposizioni dei commi
          4-quinquies e 4-sexies.
             5. Quando, in relazione a  fatti  o  attivita'  comunque
          riguardanti  gli  enti  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
          giudiziaria  ha  emesso  provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione  o  la  decadenza  dei pubblici ufficiali degli
          enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare  che  non
          ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di tipo mafioso nei
          servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
          gli enti interessati per  acquisire  dati  e  documenti  ed
          accertare notizie concernenti i servizi stessi.
             6.  Copie  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma 5 sono
          trasmesse all'Alto commissario per il  coordinamento  della
          lotta contro la delinquenza mafiosa.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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