Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 37 del 05/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1994, n. 14
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 942 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I  terreni
abbandonati  dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
una  delle  rive  portandosi  sull'altra,  appartengono  al   demanio
pubblico,  senza che il confinante della riva opposta possa reclamare
il terreno perduto.
  Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i  fiumi,
i  torrenti  e  le  altre  acque  definite  pubbliche  dalle leggi in
materia.
  Quanto  stabilito  al  primo  comma  vale  anche  per   i   terreni
abbandonati  dal  mare,  dai  laghi,  dalle  lagune  e  dagli  stagni
appartenenti al demanio pubblico".
 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022