Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 43 del 13/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1994, n. 15
Disciplina delle cambiali finanziarie.
Disciplina delle cambiali finanziarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi
in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di
legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la
clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla
denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del
titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle
disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,
nonche' l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del
risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ed e' disciplinata dalle disposizioni del
medesimo articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 1669/1993
(Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario) e' il seguente:
"Art. 100. - Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed
espressa nella lingua in cui esso e' redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma
determinata;
3) l'indicazione della scadenza;
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale
deve farsi il pagamento;
6) l'indicazione della data e del luogo in cui il
vaglia e' emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo
(emittente).
Il vaglia cambiario puo' anche denominarsi 'paghero'
cambiario' o 'cambiale'".
- Il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n.
385/1993, e' il seguente:
"Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso societa' controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e
presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali
ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti
pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e'
consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa' per azioni e in accomandita per
azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato per la raccolta effettuata,
mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei
limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo
anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della
riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Le
disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti
dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR,
su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la
Consob, individua le caratteristiche, anche di durata e di
taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere
effettuata;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite
banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria, nel
rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche
con riguardo all'attivita' svolta dall'emittente. Il CICR
individua le categorie di enti finanziari tramite i quali
la raccolta puo' essere effettuata;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o
finanziaria, per la raccolta a essi specificamente
consentita da disposizioni di legge.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e
f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e
ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla
gestione di mezzi di pagamento".
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