Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 430 del 30/06/1994 Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1994, n. 155
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
      della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
  1.  E'  istituita,  per  la  durata  della XII legislatura, a norma
dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare  di
inchiesta con il compito di:
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e  successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche'
degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
    b) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere
piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e
degli  enti  locali  e  piu'  adeguate   le   intese   internazionali
concernenti  la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
    c) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti  e  delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue connessioni;
    d) riferire al Palamento al termine dei suoi lavori nonche'  ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
  3.  Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento
alla  camorra  ed  alle  altre   associazioni   comunque   localmente
denominate,  che  abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-
bis del codice penale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione,  e' il
          seguente:
             "Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre  inchieste  su
          materie di pubblico interesse.
             A   tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei  vari  gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni dell'autorita' giudiziaria".
             - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misure   di   prevenzione   di  carattere  patrimoniale  ed
          integrazioni alle leggi  27  dicembre  1956,  n.  1423,  10
          febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.  575. Istituzione
          di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
             - Il testo dell'art. 416-bis del codice penale (aggiunto
          dall'art.  1  della  legge 13 settembre 1982, n. 646), come
          modificato dall'art. 36 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
          dall'art.  11-bis  del  D.L.  8  giugno   1992,   n.   306,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
          n. 356, e' il seguente:
             "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o  piu'  persone,  e' punito con la reclusione da tre a sei
          anni.
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   od   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno  parte  si avvalgono della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri ovvero al fine di impedire od  ostacolare  il  libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
             Se l'associazione e' armata si  applica  la  pena  della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo comma e da cinque a quindici anni nei  casi  previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno   la   disponibilita',  per  il  conseguimento  della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se   le   attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo   associativo  perseguono  scopi  corrispondenti  a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022