Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 44 del 18/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1994, n. 18
Disposizioni in materia di cooperative agricole.
Disposizioni in materia di cooperative agricole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni del numero 5- bis) dell'articolo 2751- bis del
codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59
del 1992. Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto
valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla
data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.
2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata
in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i
crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo
2751-bis, numero 5- bis), del codice civile, sono stati anteposti ai
loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma
dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure
l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il
giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale,
secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 59/1992
(Nuove norme in materia di societa' cooperative) e' il
seguente:
"2. All'art. 2751- bis del codice civile, dopo il numero
5), e' aggiunto il seguente: '5-bis) i crediti delle
societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i
corrispettivi della vendita dei prodotti'".
- Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 267/1942
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' il seguente:
"Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro
quindici giorni dal deposito dello stato passivo in
cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti
ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e
il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano
impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98,
terzo comma.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il
giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso
di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai
creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si
applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il
giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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