Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 49 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1994, n. 19
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogato.
2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' abrogato.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile,
adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913,
debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 89/1913 reca "Ordinamento del notariato e
degli archivi notarili". Il testo del relativo art. 6,
abrogato dalla presente legge, era il seguente:
"Art. 6. - Nelle isole, dove non esiste alcun notaro,
potra' con decreto reale, previo il parere del consiglio
notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente
autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti
al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la
nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere
della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o
altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo,
che sia reputato di sufficiente idoneita'.
Nel medesimo modo potra' provvedersi pure riguardo ai
comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun
notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilita'
non possano agevolmente, anche solo per certi periodi
dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di
notaro.
L'esercente in tal modo autorizzato sara' considerato
come notaro, rispetto alla responsabilita' civile, penale e
disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar
dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del
distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme
stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e
volumi dei notari.
Egli non potra' prestare il proprio Ministero fuori
dell'isola, del comune o della frazione di comune
assegnatagli. Il decreto reale determina le condizioni
relative all'esercizio".
- Il testo dell'art. 93 del R.D. n. 1326/1914
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 93. - Continuano a far parte del collegio, ma non
possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi,
inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio,
finche' durino la sospensione, la inabilitazione o la
interdizione.
Le adunanze si terranno nella sede che ogni collegio ha
l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del
consiglio notarile.
La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione
del consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla
stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del
tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno
luogo in una delle sale del tribunale civile.".
Il primo comma del predetto art. 93, abrogato dalla
presente legge, era cosi' formulato: "Fanno parte del
collegio ed hanno diritto d'intervenire alle adunanze anche
coloro che, quantunque non rivestano la qualita' di notaro,
sono autorizzati ad esercitarne temporaneamente le
funzioni, giusta il disposto dell'art. 6 della legge".
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