Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 504 del 08/08/1994 Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1994, n. 193
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione  del
fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                         POLI BORTONE, Ministro delle 
                                       risorse agricole, alimentari e 
                                  forestali 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
          AVVERTENZA: 
                    Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          152 del 1 luglio 1994. 
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 
                 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
            ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
           le modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
             hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
                  conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta 
          Ufficiale alla pag. 53. 
    
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