Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 54 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1994, n. 20
Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle stesse condizioni,
a richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai fini
del conseguimento del diritto e della determinazione della misura
delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a
liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette
gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle
gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia
percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del
4,50 per cento annuo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n.
58/1992 (Disposizioni per la riforma del settore delle
telecomunicazioni), quale risulta a seguito della modifica
apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Norme previdenziali). - 1. Sono
obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive
modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in
deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle societa' di
cui all'art. 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di
quelle di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n.
1790, nonche' il personale transitato alla Societa' o alle
concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art. 4. Le
predette societa' hanno l'obbligo di garantire, a tutti i
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, la costituzione di un'unica posizione
assicurativa dell'intera situazione previdenziale
singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare
al Fondo le somme necessarie alla costituzione della
riserva matematica, determinata ai sensi dell'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle
allegate al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13
maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte
della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare
dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro
pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso
annuo del 4,5 per cento. Alle stesse condizioni, a
richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai
fini del conseguimento del diritto e della determinazione
della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione
che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di
vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il
riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni
interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia
percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al
tasso del 4,50 per cento annuo".
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