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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione
dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi
naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16
settembre 1992.