Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 60 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1994, n. 21
Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.
Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit
determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore
della presente legge possono essere incluse, purche' non superiori al
20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i
costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici
(statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui al titolo
III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto
comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attivita'
devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre
anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di
ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente
articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 800/1967 reca: "Nuovo ordinamento degli
enti lirici e delle attivita' musicali". In particolare il
titolo III, reca: "Attivita' musicali in Italia e
all'estero".
- Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge n.
589/1979 (Provvedimenti per le attivita' musicali e
cinematografiche) e' il seguente: "L'anzidetto fondo
speciale, oltre per le finalita' di cui al primo comma
dell'art. 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per
un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere
istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire
informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali,
nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a
carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni,
volti a realizzare forme di coordinamento organico e
continuativo della produzione musicale e della sua
attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e
formativo, senza scopo di lucro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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