Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 60 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1994, n. 21
Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Le  quote  annuali  dei  piani  di  ammortamento  dei  deficit
determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore
della presente legge possono essere incluse, purche' non superiori al
20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio  finanziario,  tra  i
costi  ammessi  ai  fini  della  concessione  di  contributi pubblici
(statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui al titolo
III della legge 14 agosto 1967, n.  800,  e  all'articolo  1,  quinto
comma,  della  legge  14 novembre 1979, n. 589. Le predette attivita'
devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno  tre
anni.  Il  mancato  ripiano  del deficit entro il periodo previsto di
ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui  al  presente
articolo.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 800/1967 reca:  "Nuovo  ordinamento  degli
          enti  lirici e delle attivita' musicali". In particolare il
          titolo  III,  reca:    "Attivita'  musicali  in  Italia   e
          all'estero".
             -  Il  testo  dell'art.  1, quinto comma, della legge n.
          589/1979  (Provvedimenti  per  le  attivita'   musicali   e
          cinematografiche)   e'   il  seguente:  "L'anzidetto  fondo
          speciale, oltre per le finalita'  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  40  della legge sopraindicata, e' destinato, per
          un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a  sostenere
          istituti   tesi   a   raccogliere  documentazioni,  fornire
          informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali,
          nonche'  centri  di  iniziativa  musicale  con  funzioni  a
          carattere  nazionale,  promossi  da  enti  ed associazioni,
          volti  a  realizzare  forme  di  coordinamento  organico  e
          continuativo   della   produzione   musicale  e  della  sua
          attribuzione ed  iniziative  di  carattere  propedeutico  e
          formativo, senza scopo di lucro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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