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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alle famiglie dei sette marittimi italiani uccisi in data 7
luglio 1994 in Jijel (Algeria) e' concessa una speciale elargizione
stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia.
2. La speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), e' corrisposta:
a) alle vedove ed ai figli ovvero alle madri di figli delle
vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai figli stessi;
b) in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a carico.
3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della
speciale elargizione e ne comunica le generalita' al prefetto
competente per territorio, che provvede all'erogazione previo
accreditamento delle somme occorrenti sulla contabilita' speciale
della prefettura.
4. Ai soggetti indicati al comma 2, lettera a), del presente
articolo, si applica il disposto dell'articolo 14 della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 302/1994 (Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata) e' il seguente:
"Art. 14 (Diritto di assunzione presso le pubbliche
amministrazioni). - 1. Il coniuge superstite, i figli e i
genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni od
operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di
assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della
legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge 1 giugno 1977, n.
285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni
altra categoria indicata nelle predette leggi".