Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 70 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1994, n. 24
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   Modello unico di dichiarazione 
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente,  sentiti  il  Ministro  della  sanita'  e  il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a: 
    a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico
di dichiarazione, le disposizioni di legge e  le  relative  norme  di
attuazione   che   stabiliscono   obblighi   di   dichiarazione,   di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica; 
    b) fissare un termine per la presentazione del modello  unico  di
dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni  altro  diverso
termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle  relative  norme
di attuazione di cui alla lettera a). 
  2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  adotta  con  proprio
decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di 
cui al comma 1, il modello 
unico di dichiarazione. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  dispone  con  proprio
decreto gli aggiornamenti del modello unico di  dichiarazione,  anche
in  relazione  a  nuove  disposizioni  individuate  con  la  medesima
procedura di cui al comma 1. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.  Il  comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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