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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Esenzioni)
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per
prescrizioni di piu' confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a
sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i
titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche'
appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo,
riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in
ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari
di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i
disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul
retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di
cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono
verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di
esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le
sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984"".
4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli
accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei
giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle
societa' dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto
ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del
Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.