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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1995, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti
necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette
pertinenti il medesimo anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.