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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 82 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1994, n. 27
Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o
nell'ambo provinciale delle imprese artigiane
1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione,
di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito
denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente
legge.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della
presente legge:
a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed
organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla
lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in
materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma
1, nonche' le relative modalita' di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro
delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le
imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto
dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa
comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla
presente legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale
per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del
comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo
comma 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il R.D. n. 2011/1934, approva il testo unico delle
leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e
sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge
quadro per l'artigianato) e' il seguente:
"Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono
tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le succes-
sive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli
obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle
ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo'
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la
concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un
massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a
tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o
marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le
societa' consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente
articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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