Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 87 del 29/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1994, n. 29
Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.
Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e
pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica
amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente
all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di
fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali,
l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal
1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita
e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in
applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio
ed agli altri elementi retributivi considerati utili:
a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30
per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento
alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni
utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';
b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche'
per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i
ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60
per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento
alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni
utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo
trattamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D. Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al
personale statale in attivita' di quiescenza".
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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