Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 87 del 29/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1994, n. 29
Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti  retributivi  e
pensionistici per i  lavoratori  dei  vari  comparti  della  pubblica
amministrazione   e   per   i   lavoratori    privati,    conseguente
all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, e ferma la disciplina  del  trattamento  di
fine  servizio  in  essere  per  i  dipendenti  degli  enti   locali,
l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio  1959,
n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere  dal
1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita
e  di  analoghi  trattamenti  di   fine   servizio   determinati   in
applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo  stipendio
ed agli altri elementi retributivi considerati utili: 
   a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al  30
per cento dell'indennita' integrativa  speciale  annua  in  godimento
alla data della cessazione dal servizio  con  riferimento  agli  anni
utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita'; 
   b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche'
per  gli  iscritti  all'Opera  di  previdenza  e  assistenza  per   i
ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al  60
per cento dell'indennita' integrativa  speciale  annua  in  godimento
alla data della cessazione dal servizio  con  riferimento  agli  anni
utili ai fini del calcolo dell'indennita'  di  buonuscita  o  analogo
trattamento. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.  Lgs.  n.  29/1993  reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             - La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al
          personale statale in attivita' di quiescenza".
             -   La   legge   n.   70/1975  reca:  "Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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