Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 92 del 28/01/1994 (Pubblicata nella G.U. del 07 febbraio 1994 n. 30)
Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.
Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde
concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste
dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del
"fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile",
stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 297/1978
(Provvidenze per le sovvenzioni annue di esercizio in
favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana
e Circumflegrea) e' il seguente:
"Art. 10 (Fondo comune per il rinnovo degli impianti e
materiale rotabile). - A decorrere dal 1978, per il rinnovo
o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale
rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in
gestione governativa e' istituito, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un
capitolo denominato 'fondo comune per rinnovo impianti
fissi e materiale rotabile' al fine di coordinare e
razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.
Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di
eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria,
con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa
sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante
parte, con il fondo comune di cui al primo comma.
L'utilizzazione del fondo comune e' stabilita dal
Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del
tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di
cui all'art. 13.
Il materiale rotabile di proprieta' sociale, rinnovato o
sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di
proprieta' statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune,
passa integralmente in proprieta' dello Stato e,
conseguentemente, e' riconosciuta al concessionario una
quota di ammortamento secca del valore di tale materiale
determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In
caso di dissenso, la stima e' rimessa a giudizio di arbitri
nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal
concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal
presidente del Consiglio di Stato.
La predetta quota di ammortamento deve intendersi in
aggiunta a quella gia' riconosciuta dall'art. 2 per soli
interessi, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 6
della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Analoga quota, la cui valutazione e' da stabilire ai
sensi del comma precedente, e' riconosciuta per il
materiale rotabile di proprieta' sociale che, pur non
interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in
proprieta' dello Stato con delibera del competente organo
sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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