Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 94 del 29/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1994, n. 31
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18
novembre 1980, n. 791, e' reversibile ai familiari superstiti, ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano
raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti
invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche
ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui
all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno
potuto fruire del beneficio perche' deceduti in deportazione o
successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data
di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 791/1980 (Istituzione
di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei
campi di sterminio nazista KZ) e' il seguente:
"Art. 1. - Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di
sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al
collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza
medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei
mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli
anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra'
concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione
contributiva della previdenza sociale.
La concessione del vitalizio, di cui al precedente
comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per
le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di
S. Sabba di Trieste".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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