Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 97 del 31/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1994, n. 32
Nuove disposizioni per le zone montane.
Nuove disposizioni per le zone montane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge).
1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai
sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di
preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di
rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti locali.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge secondo le
disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della
presente legge si applicano ai territori delle comunita' montane
ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono
"comuni facenti parte di comunita' montane" ovvero "comuni
interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della
ridelimitazione.
4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche
e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la
tutela e la valorizzazione delle qualita' ambientali e delle
potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni
riguardano i profili:
a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione
delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle
popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del
sistema dei trasporti e della viabilita' locale;
b) economico, per lo sviluppo delle attivita' economiche
presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per
la collettivita';
d) culturale e delle tradizioni locali.
5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e
alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli
interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della
Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre
1989, n. 439.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai
territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrivono gli articoli 44 e 117 della
Costituzione:
"Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostruzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e
la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- L'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
disciplina la natura ed il ruolo delle comunita' montane.
Se ne trascrive di seguito il testo:
"Art. 28 (Natura e ruolo). - 1. Le comunita' montane
sono enti locali costituiti con leggi reginali tra comuni
montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo
scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane,
l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la
fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunita' montane hanno autonomia statutaria
nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono,
di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Dalle comunita' montane sono comunque esclusi i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i
comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per
cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non
priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalle
Comunita' europee o dalle leggi statali e regionali.
3. La legge regionale puo' prevedere l'esclusione dalla
comunita' montana di quei comuni parzialmente montani che
possono pregiudicare l'omogeneita' geografica o socio-
economica; puo' prevedere altresi' l'inclusione dei quei
comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000
abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-economico della comunita'.
4. Al fine della graduazione e differenziazione degli
interventi di competenza delle regioni e delle comunita'
montane, le regioni con propria legge, possono provvedere
ad individuare nell'ambito territoriale delle singole
comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola
del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi
ambientali e della realta' socio-economica".
- La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reca: "Nuove norme
per lo sviluppo della montagna".
- Si trascrive il testo dellart. 4 della legge 30
dicembre 1989, n. 439, recante ratifica ed esecuzione della
convenzione europea relativa alla Carta europea
dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre
1985:
"Art. 4 (Portata dell'autonomia locale). - 1. Le
competenze di base delle collettivita' locali sono
stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta
norma non vieta il conferimento, alle collettivita' locali,
di competenze specifiche, in conformita' alla legge.
2. Le collettivita' locali hanno, nell'ambito della
legge, ogni piu' ampia facolta' di prendere iniziative
proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro
competenza o sia assegnata ad un'altra autorita'.
3. L'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve, in
linea di massima, incombere di preferenza sulle autorita'
piu vicine ai cittadini. L'assegnazione di una
responsabilita' ad un'altra autorita' deve tener conto
dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze
di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettivita' locali
devono di regola essere complete ed integrali. Possono
essere messe in causa o limitate da un'altra autorita',
centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorita'
centrale o regionale, le collettivita' locali devono
fruire, per quanto possibile, della liberta' di armonizzare
l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.
6. Le collettivita' locali dovranno essere consultate,
per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera
opportuna nel corso dei processi di programmazione e di
decisione per tutte le questioni che le riguardano
direttamente".
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' la legge quadro
sulle aree protette.
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