Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 173 del 17/05/1995 Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1995, n. 113
Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei referendum popolari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "L'Ufficio  centrale  stabilisce  altresi', sentiti i promotori, la
denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte
interna delle  schede  di  votazione,  al  fine  dell'identificazione
dell'oggetto del referendum".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata.    Resta  invariato  il  valore  e  l'efficacia
          dell'atto legislativo qui trascritto.
 
          Nota all'articolo 1:
             - Il testo dell'art. 32 della legge n.  352/1970  (Norme
          sui   referendum   previsti   dalla  Costituzione  e  sulla
          iniziativa legislativa del popolo), come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  32. - Salvo il disposto dell'articolo precedente,
          le richieste di  referendum  devono  essere  depositate  in
          ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre.
             Alla   scadenza  del  30  settembre  l'Ufficio  centrale
          costituito presso la Corte di cassazione a norma  dell'art.
          12  esamina  tutte  le  richieste depositate, allo scopo di
          accertare che esse siano  conformi  alle  norme  di  legge,
          esclusa  la  cognizione  dell'ammissibilita',  ai sensi del
          secondo comma  dell'art.  75  della  Costituzione,  la  cui
          decisione  e'  demandata  dall'art. 33 della presente legge
          alla Corte costituzionale.
             Entro il  31  ottobre  l'Ufficio  centrale  rileva,  con
          ordinanza,   le   eventuali   irregolarita'  delle  singole
          richieste,  assegnando  ai  delegati  o   presentatori   un
          termine,  la  cui scadenza non puo' essere successiva al 20
          novembre   per   la   sanatoria,   se   consentita,   delle
          irregolarita'  predette  e  per la presentazione di memorie
          intese a contestarne l'esistenza.
             Con la stessa ordinanza l'Ufficio  centrale  propone  la
          concentrazione  di quelle, tra le richieste depositate, che
          rilevano uniformita' o analogia di materia.
             L'ordinanza  deve  essere  notificata  ai   delegati   o
          presentatori  nei  modi  e  nei termini di cui all'art. 13.
          Entro il termine fissato  nell'ordinanza  i  rappresentanti
          dei  partiti,  dei  gruppi  politici  e  dei  promotori del
          referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
          dell'art. 19, hanno facolta' di presentare per iscritto  le
          loro deduzioni.
             Successivamente   alla   scadenza  del  termine  fissato
          nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio  centrale
          decide,  con  ordinanza  definitiva,  sulla legittimita' di
          tutte   le   richieste   depositate,    provvedendo    alla
          concentrazione  di quelle tra esse che rivelano uniformita'
          o analogia di materia e mantenendo distinte le  altre,  che
          non  presentano  tali  caratteri.  L'ordinanza  deve essere
          comunicata e notificata a norma dell'art. 13.
             L'Ufficio  centrale  stabilisce  altresi',   sentiti   i
          promotori,  la  denominazione della richiesta di referendum
          da  riprodurre  nella  parte  interna   delle   schede   di
          votazione,  al  fine  dell'identificazione dell'oggetto del
          referendum".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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