Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 173 del 17/05/1995 Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1995, n. 113
Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei referendum popolari.
Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei referendum popolari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i promotori, la
denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte
interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione
dell'oggetto del referendum".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
Nota all'articolo 1:
- Il testo dell'art. 32 della legge n. 352/1970 (Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 32. - Salvo il disposto dell'articolo precedente,
le richieste di referendum devono essere depositate in
ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre.
Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art.
12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di
accertare che esse siano conformi alle norme di legge,
esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai sensi del
secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, la cui
decisione e' demandata dall'art. 33 della presente legge
alla Corte costituzionale.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con
ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole
richieste, assegnando ai delegati o presentatori un
termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al 20
novembre per la sanatoria, se consentita, delle
irregolarita' predette e per la presentazione di memorie
intese a contestarne l'esistenza.
Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che
rilevano uniformita' o analogia di materia.
L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o
presentatori nei modi e nei termini di cui all'art. 13.
Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti
dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del
referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
dell'art. 19, hanno facolta' di presentare per iscritto le
loro deduzioni.
Successivamente alla scadenza del termine fissato
nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale
decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di
tutte le richieste depositate, provvedendo alla
concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformita'
o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che
non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere
comunicata e notificata a norma dell'art. 13.
L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i
promotori, la denominazione della richiesta di referendum
da riprodurre nella parte interna delle schede di
votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del
referendum".
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