Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 189 del 19/05/1995 Pubblicata nella G.U. del 25 maggio 1995, n. 120
Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori.
Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' prorogato, per il triennio 1995-1997, il programma
cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
2. Per il periodo di cui al comma 1 restano confermate le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 11 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del programma,
pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Nota all'art. 1:
- Il D.L. n. 443/1987 reca disposizioni urgenti in
materia sanitaria. Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e
11 del relativo art. 5:
"3. Il coordinamento del programma e' affidato al
Ministro della sanita' che si avvale, per la gestione dei
fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall'art.
2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il Ministro della
sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e
si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e della
collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e
la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio
e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca
italiani, del National Cancer Institute dei National
Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti
d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa
occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le
spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali
di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli
istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di
missioni in Italia e all'estero anche del personale di
ruolo di detti istituti.
5-10. (Omissis).
11. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di
sanita', trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che
collaborino alle attivita' attinenti ai compiti
dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519, e dell'art. 9 della legge 28 dicembre 1978,
n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese di cui
al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n.
519, con esclusione di compensi o retribuzioni a
ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati
alle ricerche. E' fatto obbligo agli istituti ed enti che
abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto
superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e
quello finale dei programmi svolti, che saranno
assoggettati ai controlli previsti".
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