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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento
del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti
eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del
Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione
stradale del settore appenninico, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n.
37.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BARATTA, Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente
CARAVALE, Ministro dei traporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
94 del 22 aprile 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 16.
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