Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 309 del 27/07/1995 Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1995, n. 174
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, e'
inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di
elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il
contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni, e' attribuito ai partiti o movimenti
politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano
conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti
validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i partiti e i
movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad
essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni
suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della
candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il
rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione e' facoltativa per
i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in
caso di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente
a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del
presente comma.
2. A tal fine e' istituito, in occasione di ciascun turno
elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il
numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla
consultazione. Tale indice e' soggetto a rivalutazione in base agli
indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale
rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi
qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca: "Disciplina
delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, reca: "Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati".
- Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, reca:
"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica".
Nota all'art. 1:
- Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
