Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 332 del 08/08/1995 Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1995, n. 184
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la
parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 104 del codice di procedura penale,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in
custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia
cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin
dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma
dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore
subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con
decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere
previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero
fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a
disposizione del giudice.".
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