Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 332 del 08/08/1995 Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1995, n. 184
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale,  la
parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 104 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  104  (Colloqui  del  difensore  con l'imputato in
          custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato  di  custodia
          cautelare  ha  diritto  di  conferire  con il difensore fin
          dall'inizio dell'esecuzione della misura.
             2. La persona arrestata in flagranza o fermata  a  norma
          dell'art.    384  ha  diritto di conferire con il difensore
          subito dopo l'arresto o il fermo.
             3.  Nel  corso  delle   indagini   preliminari,   quando
          sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
          giudice  su  richiesta  del  pubblico  ministero  puo', con
          decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
          cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con  il
          difensore.
             4.  Nell'ipotesi  di  arresto  o  di  fermo,  il  potere
          previsto dal comma 3 e' esercitato dal  pubblico  ministero
          fino  al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a
          disposizione del giudice.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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