Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 340 del 08/08/1995 Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1995, n. 192
Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui
all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano
anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in
occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di
Ustica all'aeromobile DC 9 della societa' ITAVIA durante il volo di
linea Bologna-Palermo.
2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
nonche' della determinazione della cumulabilita' del beneficio si
applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n.
302. Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del
1990 e' fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata), e' il seguente:
"Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
la famiglia di colui che perda la vita per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta
una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di
piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine
fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta
altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico
della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
sorelle conviventi a carico".
"Art. 5 (Opzione dei superstiti per un assegno
vitalizio). - 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il
convivente more uxorio e i parenti a carico entro il
secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se
destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al
comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per
un assegno vitalizio personale a loro favore, non
reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati
all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati
all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati
all'elargizione sono in numero superiore a cinque".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 302/1990 si veda in nota al titolo.
- Il testo degli articoli 6, 10, 13 e 16 della citata
legge n. 302/1990 e' il seguente:
"Art. 6 (Termini e modalita' per l'attivazione dei
procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei casi
previsti dalla presente legge, gli interessati devono
presentare domanda entro il termine di decadenza di due
anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio,
nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima
della data di entrata in vigore della presente legge si
procede in ogni caso a domanda degli interessati".
"Art. 10 (Autonomia del beneficio e concorrenza con il
risarcimento del danno). - 1. Le elargizioni e gli assegni
vitalizi di cui alla presente legge sono erogati
indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'eta'
del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto
al risarcimento del danno agli stessi spettante nei
confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha gia' ottenuto il
risarcimento del danno, il relativo importo si detrae
dall'entita' dell'elargizione. Nel caso di corresponsione
di assegno vitalizio la detrazione e' operata dopo aver
proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando
l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni
corrispondente alla differenza tra l'eta' del beneficiario
e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora
conseguito, lo Stato e' surrogato, fino all'ammontare
dell'elargizione o della somma relativa alla
capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del
beneficiario verso i responsabili".
"Art. 13 (Concorso di benefici). - 1. Gli assegni
vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con provvidenze pubbliche a carattere continuativo
conferite o conferibili in ragione delle medesime
circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della
persona lesa o comunque beneficiaria.
2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge
non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica
soluzione o comunque a carattere non continuativo,
conferite o conferibili in ragione delle medesime
circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della
persona lesa o comunque beneficiaria.
3. In caso di concorso di benefici pubblici non
cumulabili e' richiesta esplicita e irrevocabile opzione da
parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad
ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione
delle medesime circostanze.
4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3
non e' piu' effettuabile qualora agli interessati siano
gia' state corrisposte provvidenze a carattere continuativo
previste in ragione delle circostanze considerate nella
presente legge.
5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 e'
riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra
l'elargizione in unica soluzione gia' concessa e quella
prevista dalla presente legge".
"Art. 16 (Modalita' di attuazione). - 1. Le modalita' di
attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal
decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre
1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno
11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo
disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con
apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura
e delle foreste".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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