Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo
10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al 31 dicembre
1999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
------------
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), introdotto dall'art. 10 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, e modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e' il seguente: "2. Quando ricorrano gravi motivi
di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del
Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha
altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al
comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge
che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza".