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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 423 del 11/10/1995 Pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1995, n. 242
Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.
Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie
previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o
insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e
del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta
illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri
e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza
del loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dal responsabile della direzione
regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su
istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare
unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita'
giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il
pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente
dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie
al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della
pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a
carico del professionista di cui al comma 1 sono divenute
irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni
commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne
dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una
sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del
reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il
contribuente continuera' ad avvalersi della sospensione del pagamento
delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova
azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova
all'ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione
consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene
pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio
civile con sentenza irrevocabile.
4. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista
si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca
il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle
sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50
per cento delle stesse.
5. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato
la sentenza nei confronti del professionista ne da' notizia, entro
sessanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile, alla
direzione regionale delle entrate territorialmente competente. I
termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione
delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a
carico del professionista.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
previste le modalita' di commutazione delle sanzioni a carico del
professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della
trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed
ufficio tributario impositore.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i periodi
di imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel
caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi
professionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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