Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 447 del 26/10/1995 Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1995, n. 254
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Finalita' della legge)
   1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia
di   tutela   dell'ambiente   esterno   e   dell'ambiente   abitativo
dall'inquinamento  acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
117 della Costituzione.
   2.  I  principi   generali   desumibili   dalla   presente   legge
costituiscono  per  le  regioni  a statuto speciale e per le province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
             "Art. 117. - La regione emana per  le  seguenti  materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
               ordinamento degli uffici e degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla regione;
               circoscrizioni comunali;
               polizia locale urbana e rurale;
               fiere e mercati;
               beneficenza   pubblica   ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
               istruzione  artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
               musei e biblioteche di enti locali;
               urbanistica;
               turismo ed industria alberghiera;
               tranvie   e   linee   automobilistiche   di  interesse
          regionale;
               viabilita', acquedotti e lavori pubblici di  interesse
          regionale;
               navigazione e porti lacuali;
               acque minerali e termali;
               cave e torbiere;
               caccia;
               pesca nelle acque interne;
               agricoltura e foreste;
               artigianato;
               altre materie indicate da leggi costituzionali.
             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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