Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 470 del 08/11/1995 Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1995, n. 265
Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche.
Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo
geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico
coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o
dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai
comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo
geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi
geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal
titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".
2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai
comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono
aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento
dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"3. Sono altresi' dovuti, dall'ENEL o dagli altri
soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia
elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW
che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i
seguenti contributi:
a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo
geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata
dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione,
assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una
quota non inferiore al 60 per cento;
b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono
compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente
all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
coltivazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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