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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Finalita')
1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di
garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel
settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati
"servizi", nonche adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi
in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone la
fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio
nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e
basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in
materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi
economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', ivi
compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il
Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna
impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al
Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.