Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 513 del 29/11/1995 Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1995, n. 283
Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
parole:   "residenti  negli  stessi  comuni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "residenti in comuni montani".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
                                 ------------
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio
          1994, n.   97 (Nuove disposizioni  per  le  zone  montane),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti
          nei  comuni  montani, in deroga alle norme sul collocamento
          della   mano   d'opera,   possono   assumere   senza  oneri
          previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'art.  5  del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,  o  in
          forma  stagionale,  coltivatori diretti residenti in comuni
          montani, iscritti allo SCAU".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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