Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 516 del 29/11/1995 Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1995, n. 284
Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura.
Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che
utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di
cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60
litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita'
produttive".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari), e successive
modifiche, cosi' come ulteriormente modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale
prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli
idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le norme per il controllo della produzione, del deposito,
della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al
comma 1.
2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5
del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto
1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i
soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende
che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i
quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui,
acquistabili dalle stesse per le normali attivita'
produttive.
3. (E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico,
isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da
soli che in miscela tra loro) (comma abrogato dall'art. 49
della legge 22 febbraio 1994, n. 146).
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di
reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il
documento di accompagnamento prescritto, o con documento
falso, alterato o contenente false indicazioni".
- Il D.M. 1 agosto 1986 reca la disciplina fiscale degli
alcoli metilico, propilico ed isopropilico.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
