Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 99 del 27/03/1995 Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1995, n. 78
Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Negli  edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale,
e' destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un
numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del  consiglio
stesso,  in  relazione  alle  sue effettive esigenze, comprese quelle
necessarie per le istruttorie e i dibattimenti  disciplinari,  per  i
rapporti  con gli organi della giustizia locale, per la conservazione
e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche,  e  per
ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.
  2.   Alla  determinazione  del  numero  e  alla  valutazione  della
idoneita'  dei  locali  predetti   provvedono   la   commissione   di
manutenzione,  se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e
il presidente del consiglio  dell'Ordine  interessato,  tenuto  conto
della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze
connesse  al  regolare  svolgimento  dell'attivita'  giudiziaria e di
quella forense.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
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