Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 99 del 27/03/1995 Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1995, n. 78
Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.
Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale,
e' destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un
numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio
stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle
necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i
rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione
e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per
ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.
2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della
idoneita' dei locali predetti provvedono la commissione di
manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e
il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto
della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze
connesse al regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria e di
quella forense.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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