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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli
avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri del distretto nonche' tra persone che, pur non munite
delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata
competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli
sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in
azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti
che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
contro la mafia".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro".
- Il D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, reca:
"Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2-sexies della citata legge n.
575/1965, e successive modificazioni, cosi' come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel
corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo
416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato
alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal
presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso
degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione
del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni.
2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della
persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i
provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici
o da altre persone retribuite.
3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli
albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra
persone che, pur non munite delle suddette qualifiche
professionali, abbiano comprovata competenza, nell'ammini
strazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando
oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda,
l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che
hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e succes-
sive modificazioni.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".