Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 23 del 11/01/1996 Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1996, n. 15
Norme per l'edilizia scolastica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Le  strutture  edilizie  costituiscono  elemento fondamentale e
integrante  del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge e'
assicurare   a   tali   strutture  uno  sviluppo  qualitativo  e  una
collocazione  sul  territorio adeguati alla costante evoluzione delle
dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
  2.  La  programmazione  degli interventi per le finalita' di cui al
comma 1 deve garantire:
    a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo
    gli  indici  di  carenza  delle  diverse  regioni  entro la media
    nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare
di quello avente valore storico-monumentale;
    c)  l'adeguamento  alle  norme  vigenti in materia di agibilita',
sicurezza e igiene;
    d)  l'adeguamento  delle  strutture  edilizie alle esigenze della
scuola,  ai  processi  di  riforma degli ordinamenti e dei programmi,
all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
    e)   una  equilibrata  organizzazione  territoriale  del  sistema
scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
    f)  la  disponibilita'  da  parte  di  ogni  scuola di palestre e
impianti sportivi di base;
    g)  la  piena  utilizzazione delle strutture scolastiche da parte
della collettivita'.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' Stato redatto ai
          sensi   dell'art   10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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