Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 417 del 08/08/1996 G.U. n. 188 del 12 Agosto 1996
Proroga dei termini per l' emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al
Governo  dalla  legge  8  agosto  1995,  n. 335, sono differiti al 30
aprile 1997.
  2.  Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo
3,  comma  21,  della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31
marzo 1998.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                     previdenza sociale
 Visto, il Guardasigilli: FLICK

 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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